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CODICE CIVILE
ART. 1176
Diligenza nell'adempimento. Nell'adempire
l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività
professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura
dell'attività esercitata.
ART. 2043
Risarcimento per fatto
illecito. Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno
ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il
danno.
ART. 2045
Stato di necessità.
Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di
salvare se od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il
pericolo non è stato da lui volontariamente causato ne era altrimenti evitabile,
al danneggiato è dovuta un'indennità la cui misura è rimessa all'equo
apprezzamento del giudice.
ART. 2054
Circolazione dei
veicoli. Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a
risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo,
se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danni.
CODICE PENALE
ART. 40
Rapporto di casualità.
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se
l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è
conseguenza della sua azione o omissione. Non impedire un evento, che si ha
l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
ART. 42
Responsabilità per dolo o
per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obbiettiva. Nessuno
può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato,
se non l'ha commessa con coscienza e volontà. Nessuno può essere punito dalla
legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvo i casi di delitto
preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge. La legge
determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente,
come conseguenza della sua azione o omissione.
ART. 43
Elemento psicologico del
reato. Il reato è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso
o pericoloso, che è il risultato dell'azione o omissione e da cui la legge fa
dipendere l'esistenza del delitto, è dell'agente preveduto e voluto come
conseguenza della propria azione od omissione; è preterintenzionale, o
oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento pericoloso
più grave di quello voluto dall'agente; é colposo, o contro l'intenzione,
quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a
causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per l'inosservanza delle
leggi, regolamenti, ordini o discipline.
ART. 45
Caso fortuito o forza
maggiore. Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o forza
maggiore.
ART. 54
Stato di necessità. Non è
punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di
salvare se od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona,
pericolo da lui non volontariamente causato, ne altrimenti evitabile, sempre che
il fatto sia proporzionale al pericolo. Questa disposizione non si applica a chi
ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.
ART. 113
Cooperazione nel delitto
colposo. Nel delitto colposo, quando l'evento è cagionato dalla cooperazione di
più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto
stesso.
ART. 323
Abuso d'ufficio. Il
pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, al fine di
procurare a se o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare
ad altri in danno ingiusto, abusa del suo ufficio, è punito, se il fatto
costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni. Se il caso è
commesso per procurare a se o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, la
pena è al reclusione da due a cinque anni.
ART. 314
Peculato. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che avendo
per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di
denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione
da tre a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni
quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e
questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.
ART. 316
Peculato
mediante profitto dell’errore altrui Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un
pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o per servizio,
giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per se o per un
terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
ART. 323
Abuso
d’ufficio. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che, al
fine di procurare a se o ad altri un vantaggio non patrimoniale o per arrecare
ad altri un danno ingiusto, abusa del suo ufficio, è punito se il fatto non
costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni. Se il fatto è
commesso per procurare a se o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, la
pena è della reclusione da due a cinque anni.
ART. 326
Rivelazione ad utilizzazione di segreti d’ufficio. Il pubblico ufficiale o la
persona incaricata di un pubblico servizio, che violando i doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o comunque abusando della qualità, rivela notizie di
ufficio, le quali debbano rimanere segrete o ne agevola in qualsiasi modo la
conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l’agevolazione
è soltanto colposa, si applica la reclusione fino ad un anno. Il pubblico
ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che per procurare per
se o ad altri un indebito patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di
ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a
cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a se o ad altri un
ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si
applica la pena della reclusione fino a due anni.
ART. 328
Rifiuto
di atti d'ufficio Omissione. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico
servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di
giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità,
deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due
anni. Fuori dai casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o
l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di
chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per
esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con
la multa fino a due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta
ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione ella richiesta
stessa.
ART. 331
Interruzione d’un servizio pubblico o di pubblica necessità. Chi, esercitando
imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio,
ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da
turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un
anno e con la multa non inferiore a lire un milione.
ART. 336
Violenza
o minaccia a pubblico ufficiale. Chiunque usa violenza o minaccia ad un pubblico
ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per costringerlo a fare un
atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell’ufficio o del
servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena è della
reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcune delle
persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per
influire, comunque su di essa.
ART. 337
Resistenza a un pubblico ufficiale. Chiunque usa violenza o minaccia ad un
pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, mentre compie un
atto di ufficio o di servizio o a coloro che, richiesti, gli prestano
assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
ART. 340
Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica
necessità. Chiunque, fuori dai casi previsti da particolari disposizioni di
Legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio
pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino
ad un anno.
ART. 348
Abusivo
esercizio di una professione. Chiunque abusivamente esercita una professione,
per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello stato, è punito con la
reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un
milione.
ART. 358
Nozione
della persona incaricata di un pubblico servizio. Agli effetti della Legge Penale
sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali a qualunque titolo,
prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività
disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla
mancanza di poteri tipici di quest’ultima e con esclusione dello svolgimento di
semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente
materiale.
ART. 362
Omessa
denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio. L’incaricato di un
pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciale all’Autorità un reato del
quale abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa di un servizio, è punito con
la multa fino a lire duecentomila. Tale disposizione non si applica se si tratta
di un reato punibile a querela della persona offesa.
ART. 494
Sostituzione di persona. Chiunque al fine di procurare a se o ad altri un
vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo
illegittimamente la propria all’altrui persona o attribuendo a sé o ad altri un
falso nome o un falso stato, ovvero una qualità a cui la Legge attribuisce
effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro
la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno.
ART. 496
False
dichiarazioni sull’identità o su qualità personali proprie o di altri. Chiunque,
interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o
altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a una persona
incaricata di un pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni o del
servizio, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino ad un
milione.
ART. 589
Omicidio
colposo. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni.
ART. 590
Lesioni
colpose. Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito
con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila. Se la
persona è grave, la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da
lire duecentoquarantamila a unmilioneduecentomila; se è gravissimo, della
reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a
duemilioniquattrocentomila.
ART. 593
Omissione di soccorso. Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo
minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa,
per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa omette di
darne immediato avviso all’Autorità è punito con la reclusione fino a tre mesi o
con la multa fino a lire seicentomila. Alla stessa pena soggiace chi, trovando
un corpo umano che sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in
pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso
all’Autorità. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione
personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte la pena è raddoppiata.
ART. 658
Procurato
allarme presso l’Autorità. Chiunque, annunciando disastri, infortuni o pericoli
inesistenti, suscita allarme presso l’Autorità o presso enti o persone che
esercitano un pubblico servizio, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con
l’ammenda da lire ventimila a un milione.

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